07/02/2019
Finalmente un po’ di chiarezza sui possibili impieghi della canapa light! La Cassazione è intervenuta proprio nei giorni scorsi a favore della filiera della canapa e fa luce sulle opportunità di vendita e utilizzo della cannabis light, a seguito della legge del 2 dicembre 2016, n.242. Citando testualmente la pronuncia della Corte si legge che “Dalla liceità della coltivazione della Cannabis sativa L., realizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, deriva, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti una percentuale di principio attivo THC inferiore allo 0,6% - ivi comprese le infiorescenze (“marijuana”) - che, pertanto, non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come le altre varietà vegetali, che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto D.P.R. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 31 gennaio 2019, n. 4920)” *.
In breve, tutti i prodotti a base di cannabis light con contenuto di THC inferiore allo 0,6% possono essere venduti normalmente e in tranquillità; in questo modo la corte fuga ogni dubbio e sia gli operatori del settore che i rivenditori al dettaglio di questi prodotti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La Corte di Cassazione si è espressa in maniera chiara facendo riferimento a uno specifico sequestro preventivo a carico di un ventottenne di Civitanova Marche, per il quale ha dichiarato l’annullamento del sequestro, senza il rinvio disposto dal Riesame di Macerata. I giudici marchigiani avevano giudicato che la legge del 2016 non rappresentasse una deroga alla disciplina penale in maniera di stupefacenti. Di contro, l’indagato aveva chiesto, con il ricorso alla Cassazione, l’annullamento dell’ordinanza, appellandosi proprio ai principi stabiliti dalla legge n.242 del 2016.

In sostanza, oggi sappiamo che è legale la
commercializzazione di infiorescenze di piante germogliate da semi che rientrano nelle categorie previste dalla legge n.242 del 2016.
Con questa sentenza, quindi, la corte ha stabilito la legalità della vendita delle inflorescenze della canapa con un livello di THC entro lo 0,6%. Al di sotto di questo valore, infatti, la sostanza non produce effetti stupefacenti giuridicamente importanti, come affermato nella legge 242 del 2016. Nello specifico, la norma non parla di commercializzazione, ma per la cassazione esiste un
corollario logico-giuridico tra la legalità della coltivazione della cannabis e la legalità dei prodotti derivati (sempre con THC inferiore allo 0,6%) che vengono venduti. Questi – ai fini giuridici – non rientrano tra le sostanze stupefacenti soggetti a disciplina.
E quindi?
Oggi la coltivazione, la distribuzione e la rivendita di prodotti a base di cannabis light con percentuali di THC inferiori allo 0,6% - come le
infiorescenze -
non possono più rappresentare reato. Tuttavia, è obbligatorio
conservare i cartellini della semenze e mantenere le fatture di acquisto delle piante di cannabis, anche per poter affrontare eventuali controlli o contestazioni. Qualora tale percentuale venga superata, la polizia procede obbligatoriamente o al sequestro della piantagione o alla sua distruzione diretta. Secondo la Corte di Cassazione, quindi,
la stessa regola può essere applicata anche ai commercianti che la vendono nei
negozi di cannabis light.
Nonostante la Corte si sia pronunciata in maniera differente durante il maxi sequestro a Forlì, dove - appellandosi alla medesima legge del 2016 - aveva dichiarato che non era esplicitato in maniera chiara la legalità della commercializzazione della marijuana e dell’hashish, anche sotto il limite consentito,
quest’ultima sentenza ha comunque dato luce ad una legge ricca di luci ed ombre. Ora la Questura e la Procura avranno materiale su cui poter riflettere.
* http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/02/05/la-cassazione-ci-ripensa-e-illegittimo-il-sequestro-della-cannabis-light
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